Credito d'imposta sanificazione
Un metodo efficace e certificato dal Ministero della Salute.
16 Aprile 2021
Il decreto Sostegni Bis, con l’obiettivo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, prevede un credito per:
– la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
– la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Il credito d’imposta spetta:
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
– agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
– alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali precedentemente elencate;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
f) l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Per la fruizione del credito d’imposta l’attività di sanificazione deve essere certificata da professionisti e le attrezzature e i prodotti acquistati devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (si deve conservare la documentazione attestante la conformità dei beni).
Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite F24. In alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto anche parzialmente ad altri soggetti, inclusi intermediari e istituti di credito, con facoltà di successiva cessione del credito.
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